CODICE ETICO

A.C. CREMA 1908

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

PREMESSA

L’A.C. Crema 1908 è una Associazione Sportiva di calcio dilettantistica, che si è affermata in più di un secolo di storia.

Il primo fondamentale scopo per la Associazione Sportiva è dare ai propri sostenitori le più ampie soddisfazioni sportive. Questa finalità deve essere perseguita promuovendo l’etica sportiva e sapendo conciliare la dimensione del calcio con la sua valenza etica e sociale, mantenendo nel tempo uno stile di condotta consono alla propria tradizione nel rispetto, appunto, dei propri sostenitori e, più in generale, di tutti gli sportivi.

L’A.C. Crema 1908 ha, inoltre, la finalità di creare valore per i suoi soci attraverso la valorizzazione del proprio brand, il mantenimento di una organizzazione sportiva di livello tecnico eccellente, lo studio e la realizzazione di progetti di diversificazione di attività.

L’A.C. Crema 1908 aspira, infine, a mantenere e a sviluppare un rapporto di fiducia con i suoi stakeholders, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare i propri obiettivi sociali. Sono stakeholders i collaboratori (intendendosi con tale definizione gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Associazione Sportiva), i calciatori e tutti i tesserati, i clienti, i fornitori e i partner d’affari, agenti e mediatori ecc. In senso allargato sono stakeholders tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti dell’attività dell’A.C. Crema 1908.

  1. GUIDA ALL’USO DEL CODICE

Destinatari del Codice Etico

1.1 Sono destinatari del Codice Etico, obbligati a osservare i principi in esso contenuti e sottoposti a sanzioni per violazione delle sue disposizioni: i soci, gli Amministratori, i Sindaci, i calciatori, il personale tecnico tesserato, i dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, di A.C. Crema 1908, mediatori e procuratori inclusi, nonché qualsiasi soggetto eserciti la gestione e il controllo di A.C. Crema 1908 a prescindere dalla qualifica giuridico – formale.

1.2 Sono, altresì, destinatari obbligati del Codice i consulenti, i fornitori, i partner delle iniziative commerciali di A.C. Crema 1908 e chiunque svolga attività in nome e per conto di A.C. Crema 1908 o sotto il controllo della stessa.

Modalità di consultazione del Codice Etico

1.3 Il Codice sarà consegnato a tutti i soggetti interessati a cura della Segreteria e sarà disponibile e consultabile sul sito internet della Associazione Sportiva: http://www.ac-crema1908.com.

  1. PRINCIPI GENERALI

Imparzialità

2.1 Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholders l’A.C. Crema 1908 evita ogni discriminazione in base all’età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

2.2 L’A.C. Crema 1908 è contraria ad ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

Probità

2.3 Nell’ambito della loro attività professionale, i collaboratori dell’A.C. Crema 1908 sono tenuti a rispettare le leggi vigenti, la normativa sportiva applicabile, il Codice Etico e i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell’interesse dell’A.C. Crema 1908 può giustificare la loro inosservanza.

Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

2.4 Nella conduzione di qualsiasi attività, e in particolare nei rapporti con calciatori, tesserati e agenti di calciatori, devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore, o un soggetto terzo che rappresenti la Associazione Sportiva, persegua un interesse diverso dagli obiettivi sociali e dal bilanciamento degli interessi degli stakeholders o si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari dell’impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

Trasparenza e completezza dell’informazione

2.5 I collaboratori dell’A.C. Crema 1908 sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo tale che, nell’impostare i rapporti con l’azienda, gli stakeholders siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, l’A.C. Crema 1908 ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

Doveri dei collaboratori

2.6 L’A.C. Crema 1908 attende dai propri collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca e a consolidare l’immagine della Associazione Sportiva.

 

 

2.7 Si richiede, pertanto, ai collaboratori:

  • -  di operare con probità e integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con la Associazione Sportiva, con i soci della stessa, con le Società concorrenti, con i clienti e, in genere, con i terzi, siano essi Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
  • -  di osservare le disposizioni legali proprie di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Associazione Sportiva;
  • -  di evitare conflitti di interesse con la Associazione Sportiva e, comunque, comportamenti determinanti pubblicità negativa per la stessa.

Impegno sociale

2.8 L’A.C. Crema 1908 è consapevole dell’importanza sociale dello sport e in particolare del calcio.
L’A.C. Crema 1908 fa propri i valori che l’attività sportiva rappresenta (parità di opportunità, fair play, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale volte a esaltare la funzione educativa dello sport.

2.9 In considerazione dei predetti valori e in particolare della funzione di integrazione sociale che l’attività sportiva rappresenta, l’A.C. Crema 1908 incoraggia e promuove iniziative volte ad avvicinare i giovani e i non più giovani allo spettacolo sportivo con l’obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare.

 

  1. RAPPORTI TRA DIPENDENTI

3.1 I rapporti tra dipendenti della Associazione Sportiva devono essere sempre improntati ai principi di una civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto, reciproco, dei diritti e della libertà delle persone.

Politica nei confronti del personale

3.2 A.C. Crema 1908 si impegna affinché al suo interno si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.

3.3 A.C. Crema 1908 assicura la riservatezza delle informazioni (anche) nei confronti di dipendenti e di collaboratori.

3.4 A.C. Crema 1908 vigila affinché i propri dipendenti e collaboratori si comportino e siano trattati con dignità e rispetto, nel quadro di quanto previsto dalle leggi del nostro ordinamento e delle relative modifiche.

3.5 A.C. Crema 1908 non tollera nessuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia per qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro, da parte di qualunque dipendente o collaboratore verso un altro dipendente o collaboratore.

3.6 A.C. Crema 1908 vieta anche qualsiasi sanzione disciplinare nei confronti dei dipendenti o dei collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione di lavoro loro richiesta indebitamente da qualsiasi soggetto legato alla Associazione Sportiva.

3.7 Saranno punite severamente le molestie sessuali di qualsiasi tipo, anche con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

3.8 A.C. Crema 1908 promuove la cultura anche fra i propri dipendenti e valorizza la loro professionalità, sostenendone la formazione. A.C. Crema 1908 mette a disposizione dei dipendenti stessi strumenti formativi, cercando di sviluppare e far crescere le specifiche competenze.

Principi specifici applicabili al settore giovanile

3.9 Valore primario per A.C. Crema 1908 è la promozione dei valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco.

3.10 A tal fine, A.C. Crema 1908 richiede l’osservanza, da parte di tutti i dipendenti, collaboratori, giocatori e di tutte le persone che lavorano nell’ambito del settore giovanile, dei principi, degli obblighi e dei divieti generali sopra riportati e di quelli specifici qui enunciati.

3.11 A.C. Crema 1908 fa obbligo di vigilare costantemente sui minorenni affidati alla Associazione Sportiva, evitando che gli stessi restino senza sorveglianza, nei limiti della propria responsabilità.

3.12 Le relazioni con i ragazzi devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale; A.C. Crema 1908 non tollera nessuna forma di abuso sui ragazzi, sia esso psicologico o fisico.

3.13 La guida e l’educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzino i principi etici e umani in generale e il fair play nello sport in particolare.

3.14 A.C. Crema 1908 richiede il massimo impegno per preservare la salute psicologica e fisica dei giovani: a tale fine essa ribadisce il proprio sforzo al fine di scongiurare la pratica del doping e dei comportamenti che possano implicare, anche indirettamente, l’abuso e lo sfruttamento commerciale dei ragazzi.

3.15 A.C. Crema 1908 condanna l’utilizzo, anche spontaneo, di sostanze stupefacenti.

3.16 A.C. Crema 1908 si adopera a che nell’allenamento e nelle competizioni siano sviluppate le competenze tecniche di tipo motorio, uno stile competitivo sicuro e sano, il positivo concetto di se stessi e buoni rapporti sociali.

 

 

  1. RAPPORTI GERARCHICI ALL’INTERNO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA

4.1 I rapporti tra i livelli di responsabilità, connessi alle differenti posizioni gerarchiche esistenti nella Associazione Sportiva, devono svolgersi con lealtà e correttezza, nel rispetto del segreto d’ufficio.

4.2 Tutti i responsabili di specifiche attività e delle strutture organizzative devono esercitare i poteri connessi alla delega ricevuta con obiettività e prudente equilibrio, rispettando la dignità della persona dei propri collaboratori dei quali devono curare adeguatamente la crescita professionale.

  1. SALUTE, SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

5.1 A.C. Crema 1908 si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei pericoli e relativi rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza del personale.

5.2 Le attività della Associazione Sportiva si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione. In particolare la gestione del “sistema sicurezza” è improntata ai seguenti principi:

  • -  valutare e gestire i rischi, ivi inclusi quelli che non possono essere evitati;
  • -  combattere i rischi alla fonte;
  • -  adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro;
  • -  tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
  • -  sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
  • -  programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
  • -  dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • -  impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

5.3 A.C. Crema 1908 si impegna altresì, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, per la sicurezza di tutti coloro che usufruiscono dei suoi servizi di intrattenimento sportivo.

5.4 Nell’ambito delle proprie attività sociali e dei rapporti con i terzi, A.C. Crema 1908 si impegna ad adottare atteggiamenti responsabili di salvaguardia dell’ambiente, agendo nello scrupoloso rispetto delle normative applicabili in materia di tutela ambientale, nonché dei limiti definiti da eventuali autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Enti competenti.

5.5 A.C. Crema 1908 si impegna ad apportare continui miglioramenti per la tutela dell’ambiente, minimizzando l’impatto ambientale derivante dallo svolgimento delle proprie attività sociali e dalla gestione, costruzione e manutenzione dei siti e degli impianti di proprietà.

  1. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.1 Nello svolgimento di trattative e di qualsiasi altra attività nei confronti della Pubblica Amministrazione A.C. Crema 1908 si comporta correttamente e con trasparenza.

6.2 I rapporti di A.C. Crema 1908 con i pubblici ufficiali (ivi inclusi gli impiegati pubblici – a prescindere se siano incaricati di pubblico servizio o meno – e concessionari di pubblico servizio) si basano sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: A.C. Crema 1908 non intende creare il minimo sospetto di voler influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti.

6.3 A.C. Crema 1908 condanna, infatti, ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione, anche nei confronti di soggetti privati (si veda successivo punto 9.5). Analogamente, i dipendenti e i collaboratori devono segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale di cui dovessero essere destinatari o a conoscenza.

6.4 Alla luce di quanto sopra, nessun dipendente o collaboratore di A.C. Crema 1908 può:

  • -  promettere o concedere denaro, beni in natura, facilitazioni o altre utilità, sotto qualsiasi forma e anche in modo indiretto, a qualunque soggetto (sia esso dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o soggetto privato), in vista del compimento di un atto d’ufficio o per influenzarne illecitamente una decisione che sia volta a promuovere o favorire gli interessi della Associazione Sportiva, anche a seguito di illecite pressioni o di sollecitazione da parte del medesimo beneficiario. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore secondo quanto previsto dalla procedura “Omaggi e liberalità”;
  • -  inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
  • -  procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali ecc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (ad esempio: l’invio di documenti falsi o attestanti cose non vere);
  • -  intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi, a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possono comportare vantaggi per A.C. Crema 1908;
  • -  alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o di terzi o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;
  • -  ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte delle Pubblica Amministrazione, tramite l’utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l’omissione di informazioni dovute;
  • utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
  • scambiare illegittimamente informazioni sulle offerte con i partecipanti a eventuali gare o procedure ad evidenza pubblica.

 

  1. AUTORITÀ GIUDIZIARIE E AUTORITA’ DI VIGILANZA

7.1 A.C. Crema 1908 agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.

7.2 Nello svolgimento della propria attività A.C. Crema 1908 opera in modo lecito e corretto collaborando con l’autorità giudiziaria, le forze dell’ordine e qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.

7.3 A.C. Crema 1908 ribadisce, infatti, che condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione. I dipendenti e i collaboratori devono segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio di cui dovessero essere destinatari o a conoscenza.

7.4 A.C. Crema 1908 esige che tutti i dipendenti e collaboratori prestino la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque – pubblico ufficiale o Autorità di Vigilanza – venga a svolgere ispezioni e controlli sull’operato della Associazione Sportiva.

7.5 In previsione di un procedimento giudiziario, di un’indagine o di un’ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, nessuno deve distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti.

7.6 Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti.

7.7 Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle autorità competenti.

  1. CONTRIBUTI A FINI POLITICI

8.1 Tali contributi richiedono la preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Associazione Sportiva e devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali.

  1. RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI, COLLABORATORI (CONSULENTI, AGENTI, PROCURATORI, PARTNER COMMERCIALI ECC.) E CON SOGGETTI APPARTENENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

9.1 A.C. Crema 1908 imposta i rapporti con clienti, fornitori e collaboratori esclusivamente sulla base di criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle regole di una leale concorrenza.

9.2 In particolare, A.C. Crema 1908 si aspetta che la selezione dei fornitori e dei collaboratori e gli acquisti di beni e servizi avvengano esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di etica, qualità, convenienza, prezzo, capacità, efficienza tali da permettere di impostare un rapporto fiduciario con detti soggetti, evitando accordi con fornitori di dubbia reputazione nel campo, ad esempio, del rispetto dell’ambiente, delle condizioni di lavoro e/o dei diritti umani.

9.3 A.C. Crema 1908 si aspetta che clienti, fornitori e collaboratori non ricevano alcuna illecita pressione a prestazioni che nei contenuti e/o nei modi non siano previste contrattualmente.

9.4 Infine, A.C. Crema 1908 si aspetta anche da clienti, fornitori e collaboratori – debitamente informati da A.C. Crema 1908 – comportamenti conformi ai principi contenuti nel presente Codice Etico.
Comportamenti diversi possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

9.5 Come già richiamato al precedente punto 6.3, A.C. Crema 1908 condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione, anche nei confronti di soggetti privati.

  1. TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI

Comunicazioni sociali e registrazioni contabili

10.1 La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun collaboratore è tenuto ad attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

10.2 Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire:

  • -  l’agevole registrazione contabile;
  • -  l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
  • -  la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

10.3 Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni collaboratore far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Altri obblighi in relazione all’amministrazione

10.10 Il patrimonio sociale di A.C. Crema 1908 è gestito in modo corretto e onesto e, pertanto, tutti i soggetti obbligati al rispetto di questo Codice concorrono a tutelarne l’integrità in modo che si realizzi la massima salvaguardia dello stesso a tutela dei soci, dei creditori, degli investitori ecc.

10.11 Gli Amministratori (ovvero chiunque ne svolga le funzioni) non devono impedire od ostacolare in qualunque modo attività di controllo da parte dei sindaci e dei soci.

 

 

10.12 Alla luce di quanto sopra:

  • -  il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni devono essere valutati correttamente, non attribuendo a essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
  • -  non possono essere effettuate operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l’impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;
  • -  non si può ridurre il capitale sociale, se non in presenza di perdite o svalutazioni;
  • -  gli Amministratori non possono acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, se non attraverso proprie risorse;
  • -  si devono perseguire gli scopi statutari;
  • -  la gestione del patrimonio sociale deve essere coerente con la realtà organizzativa e di business di A.C. Crema 1908, che opera secondo principi di trasparenza e moralità;

10.13 Gli stessi principi devono essere adoperati nelle valutazioni e nelle altre eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.).

10.14 È fatto divieto a chiunque di influenzare il regolare svolgimento e le decisioni delle assemblee societarie, traendo in inganno o in errore i soci.

  1. LA COMUNICAZIONE AZIENDALE

11.1 La comunicazione, all’interno e all’esterno della Associazione Sportiva, deve essere chiara, precisa e veritiera, onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erronee ovvero il determinarsi di situazioni comportanti responsabilità di qualsiasi natura e contenuto per la Associazione Sportiva.

11.2 La comunicazione di informazioni al pubblico, in particolare, deve essere gestita dalle strutture organizzative espressamente preposte.

12.USO DI INFORMAZIONI RISERVATE

12.1 Le informazioni e i documenti riservati, i dati personali dei collaboratori, dei calciatori e degli altri tesserati e dei fornitori, i progetti di lavoro, il know-how vanno custoditi e protetti in maniera adeguata e continua sia rispetto ai terzi che rispetto ai colleghi che agli stessi non sono direttamente interessati. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono, comunque, trattarli secondo le istruzioni dell’Associazione Sportiva.

12.2 Qualora terze persone, deliberatamente o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate ai collaboratori della Associazione Sportiva, questi ultimi devono darne tempestiva comunicazione alla Associazione Sportiva, tramite il proprio superiore diretto.

12.3 In particolare, ai collaboratori non espressamente autorizzati, nelle forme e nei termini di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente a oggetto la tutela delle persone e dei dati personali, è vietato conoscere, registrare e divulgare i dati personali di altri collaboratori o di terzi.

  1. INCASSI E PAGAMENTI

13.1 A.C. Crema 1908 esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

13.2 A tal fine i dipendenti ed i collaboratori devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, i dipendenti ed i collaboratori si impegnano a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti commerciali, ai fornitori, ai consulenti, collaboratori, mediatori, agenti, ecc. al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività; gli stessi si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.

13.3 Con particolare riguardo alla tracciabilità e alla conservazione delle registrazioni, i destinatari devono osservare le seguenti prescrizioni:

  • -  tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Associazione Sportiva devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
  • -  tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dai Soggetti delegati;
  • -  non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Associazione Sportiva né fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse della Associazione Sportiva.
  1. PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA

14.1 Ogni collaboratore ha la responsabilità della conservazione e della protezione dei beni e degli strumenti che gli sono personalmente affidati per il lavoro e deve contribuire a garantire la salvaguardia dell’intero patrimonio aziendale.

14.2 In ogni caso, i documenti afferenti l’attività della Associazione Sportiva, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, materiale o immateriale, di proprietà della stessa devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali della Associazione Sportiva e con le modalità da essa fissate. Non possono essere usati dal collaboratore per scopi personali né essere da lui trasferiti o messi a disposizione, anche temporanea, di terzi.

  1. PREVENZIONE DEI REATI

15.1 L’A.C. Crema 1908 si attende che i propri collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, non pongano in essere comportamenti illeciti costituenti i reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

  1. REGOLE DI CONDOTTA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

16.1 Fermi i principi di comportamento sopra indicati, L’A.C. Crema 1908, i suoi dipendenti e collaboratori, i calciatori e gli altri tesserati e i suoi amministratori si attengono, nello svolgimento della specifica attività sportiva alle seguenti ulteriori regole di condotta.

16.2 Ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 16.1 deve comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. In particolare:

  1. (a)  quanto ai rapporti con le Autorità sportive: intrattiene nell’ambito delle proprie mansioni rapporti di leale collaborazione con le Autorità, coopera con esse salvaguardando la loro e la propria autonomia.
  2. (b)  quanto ai rapporti con calciatori, tesserati e agenti di calciatori: si astiene dallo svolgere ogni attività comunque inerente al tesseramento, al trasferimento o alla cessione delle prestazioni sportive di calciatori e tecnici se non nell’esclusivo interesse della Associazione Sportiva e nel pieno rispetto delle norme sportive applicabili. In ogni caso, non si avvale di mediatori, agenti di calciatori o comunque di tesserati che non agiscano nell’esclusivo interesse della Associazione Sportiva e/o al fine di stipulare contratti non consentiti dalle norme sportive vigenti e/o che siano inibiti o squalificati. È fatto divieto di pattuire o comunque corrispondere a mediatori, agenti di calciatori o comunque a tesserati, compensi, premi o indennità non giustificati e/o in violazione delle disposizioni sportive vigenti;
  3. (c)  quanto ai rapporti con la tifoseria: promuove un tifo leale e responsabile. Si astiene in ogni caso dal contribuire con interventi finanziari alla costituzione o al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri tifosi.

16.3 Ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 16.1 si deve astenere dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive.

16.4 È vietata qualsiasi offerta di denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta o indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre Associazione Sportiva calcistiche, finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive o volti a favorire o condizionare la conclusione di accordi di trasferimento di calciatori o di tesseramenti.

16.5 Ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 16.1 si astiene dall’esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone, tesserati e non, di enti e della Associazione Sportiva.

16.6 Ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 16.1 si deve astenere dall’effettuare o accettare o dall’agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano a oggetto i risultati relativi a incontri e/o competizioni ufficiali cui la Associazione Sportiva partecipa e comunque organizzati nell’ambito della F.I.G.C.

16.7 Ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 16.1 si deve attenere scrupolosamente alle norme dettate in materia di lotta al doping e per la salvaguardia della salute fisica e mentale dei calciatori nonché della correttezza delle competizioni sportive. Nessuna tolleranza potrà essere consentita in materia di lotta al doping.

  1. ATTUAZIONE E GARANZIE

17.1 L’impegno della Associazione Sportiva è focalizzato al raggiungimento degli standard di best practice relativamente alle sue responsabilità di business, etiche e sociali, nei confronti dei suoi soci, collaboratori, clienti, fornitori e partner. Il Codice definisce le aspettative della Associazione Sportiva nei confronti dei suoi collaboratori e la responsabilità di cui questi devono farsi carico per trasformare tali politiche in realtà.

17.2 Il management della Associazione Sportiva responsabilmente cura che queste politiche ed aspettative siano comprese e messe in pratica dai propri collaboratori.

17.3 Eventuali provvedimenti sanzionatori per violazioni al Codice saranno adottati in coerenza con le leggi vigenti e i relativi contratti di lavoro nazionali, e saranno commisurati alla particolare violazione del Codice.

17.4 I provvedimenti potranno comprendere anche la cessazione del rapporto fiduciario tra la Associazione Sportiva ed il collaboratore, con le conseguenze contrattuali e di legge rispetto al rapporto di lavoro previste dalle norme vigenti.

  1. SEGNALAZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE ETICO

18.1 Per quesiti relativi a specifiche norme o per chiarimenti sul Codice, i collaboratori sono invitati a prendere contatto con il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale

18.2 I dipendenti della Associazione Sportiva, i collaboratori, i calciatori e gli altri tesserati e gli amministratori hanno l’obbligo di informare senza indugio il proprio superiore ovvero, in caso di impossibilità e/o inopportunità, il Consiglio di Amministrazione, di comportamenti che sono stati posti in essere o che stanno per essere posti in essere in violazione delle norme del presente Codice da parte di persone a esso soggette.

 

 

 

 

 

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